Si ha un infortunio quando, in seguito ad un evento incidentale, uno o più lavoratori riportano
dei danni fisici che richiedono l’intervento di personale medico per essere curati.
È considerato lavoratore anche lo studente o allievo di istituti universitari nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali (D. Lgs. 91/2008, art. 2 comma 1, lettera a).
La presente procedura riguarda TUTTI gli studenti dell’Ateneo e i soggetti ad essi equiparati
in caso di:
- Infortuni occorsi durante la partecipazione all’attività istituzionale organizzata dall’Università o autorizzata preventivamente dai responsabili didattici, comprese le attività svolte all’estero.
- Infortuni occorsi durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l’Ateneo o presso aziende regionali per il diritto allo studio Universitario, e durante
la partecipazione ad eventi o manifestazioni presso strutture attraverso le quali si esplica l’attività istituzionale dell’Università. - Infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività presso centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli, miniere, cantieri, e durante lo svolgimento
di visite guidate, viaggi studio, tirocini pratici autorizzati preventivamente
dagli organi accademici. - Infortuni in itinere e spostamenti correlati ad attività didattiche e di ricerca effettuati
anche con utilizzo di mezzi pubblici e privati.