Si ha un infortunio quando, in seguito ad un evento incidentale,    uno o più lavoratori   riportano
dei   danni fisici che richiedono l’intervento di personale medico per essere curati.

È considerato lavoratore anche lo    studente o   allievo di istituti universitari nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali (D. Lgs. 91/2008, art. 2 comma 1, lettera a).
La presente procedura riguarda TUTTI gli studenti dell’Ateneo e i soggetti ad essi equiparati
in caso di:

  • Infortuni occorsi durante la    partecipazione all’attività istituzionale   organizzata dall’Università o autorizzata preventivamente dai responsabili didattici, comprese le   attività svolte all’estero.
  • Infortuni occorsi durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l’Ateneo o presso aziende regionali per il diritto allo studio Universitario, e durante
    la partecipazione ad eventi o manifestazioni presso strutture attraverso le quali si esplica l’attività istituzionale dell’Università.
  • Infortuni occorsi durante lo svolgimento di    attività presso centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli, miniere, cantieri, e durante lo svolgimento
    di visite guidate, viaggi studio, tirocini pratici    autorizzati preventivamente
    dagli organi accademici
    .
  • Infortuni in itinere   e spostamenti correlati ad attività didattiche e di ricerca effettuati
    anche con utilizzo di mezzi pubblici e privati.